Art. 16.
(Procedure di autorizzazione).

      1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 17, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS.
      3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 17, ratifica il provvedimento.
      4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri e il

 

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Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.
      5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato di cui all'articolo 5.
      6. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.